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Salta l’obbligo generalizzato di mascherine nei luoghi di lavoro

Tra le questioni più controverse v’era il mantenimento dell’obbligo di indossare le mascherine. L’aggiornamento del Protocollo non ne impone l’obbligo generalizzato: le mascherine di tipo FFP2 (e solo quelle) vengono confermate come “presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio)”, soprattutto in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o in cui non sia possibile il distanziamento di un metro, ma l’obbligo esplicitamente posto a carico del datore di lavoro è solo quello di assicurare la disponibilità di FFP2 “al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio”.

Per i datori obbligo di assicurare la disponibilità di mascherine FFP2

Solo laddove vengano individuati, in collaborazione con il medico competente, gruppi di lavoratori maggiormente a rischio, perché fragili o in considerazione delle specifiche mansioni o contesti lavorativi, si prevede che il datore di lavoro debba fornire loro direttamente le FFP2, in questo caso esplicitamente qualificate come “adeguati dispositivi di protezione individuale” (con ciò affermandone l’obbligo). Per la stessa ragione è obbligatoria la mascherina per il lavoratore che si manifesti come sintomatico mentre si trova in azienda.

Il Protocollo conferma poi il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, per cui il personale “potrà” ancora – non “dovrà” – essere sottoposto all’accesso a controllo della temperatura, da gestire come trattamento di dati personali (con informativa e senza registrazione del dato se non quando ciò serva a giustificare l’impedimento all’accesso).

Si ribadiscono inoltre: gli obblighi di informazione del datore di lavoro; gli obblighi di pulizia giornaliera e sanificazione periodica; gli obblighi di contingentamento nell’accesso agli spazi comuni, con ventilazione continua e ridotti tempi di sosta; le cautele per evitare assembramenti nelle zone comuni.

Lo smart working viene confermato “strumento utile per contrastare la diffusione del contagio”, senza indicazioni più vincolanti, e perciò le parti sottolineano l’opportunità di prorogare ancora lo strumento del lavoro agile emergenziale.

Si prevede infine l’obbligo della visita del medico competente prima del rientro in servizio del lavoratore che sia risultato positivo con ricovero ospedaliero.

Fonte: eutekne.info

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