Il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni prevede non poche novità.
Il testo ha ricevuto l’approvazione dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo. La prima novità da sottolineare è che il contribuente ha una scelta da fare: il soggetto richiedente in possesso dei requisiti può scegliere tra l’erogazione “liquida” del finanziamento e un credito d’imposta.
Rispetto alla bozza inoltre cambiano le modalità di calcolo del contributo: il fondo perduto spetta alle partita IVA con fatturato fino a 10 milioni, con percentuali in base a cinque fasce.
Superato definitivamente il criterio dei codici ATECO: a contare sarà solo il calo di fatturato: può fare istanza chi ha perso almeno il 30% come media mensile nell’anno del virus.
I pagamenti, assicura l’Esecutivo Draghi, arriveranno subito Pasqua e saranno completati entro fine aprile.
Nuovo fondo perduto decreto Sostegni: a scelta tra contributo e credito d’imposta
Il decreto Sostegni cambia le regole per il contributo a fondo perduto. La prima novità da sottolineare è che il contribuente può scegliere la modalità di erogazione del fondo perduto:
- come contributo;
- come credito d’imposta.
Attenzione, perché nelle istruzioni del provvedimento tale scelta viene definita come “irrevocabile”.
Se si sceglie la modalità di erogazione tramite credito d’imposta, quest’ultimo può essere usato solo in compensazione tramite modello F24 usufruendo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Fondo perduto DL Sostegni: i requisiti
I nuovi contributi a fondo perduto possono essere richiesti dai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti:
- con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; - con compensi di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Tra i possibili beneficiari del contributo quindi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il secondo requisito riguarda il calo di fatturato. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per determinare correttamente gli importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
DL Sostegni: a quanto ammontano i nuovi contributi a fondo perduto?
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 con le percentuali che seguono:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
A chi non spetta il nuovo fondo perduto del decreto Sostegni
Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Dl Sostegni;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del DL Sostegni;
- agli enti pubblici dell’articolo 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Fondo perduto decreto Sostegni: come fare domanda?
Tutti dettagli relativi alla modalità di presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto saranno regolamentati con un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate.
Va presentata istanza con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (quindi un’autocertificazione) e della modalità scelta di attribuzione del contributo (tra erogazione e credito d’imposta).
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
La domanda va inoltrata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. I pagamenti, assicura l’Esecutivo, arriveranno subito dopo Pasqua e saranno completati entro fine aprile.
Fonte: money.it