La Legge di Bilancio 2020 (L. n° 160/2019) subordina la fruizione della detrazione IRPEF del 19% all’utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento della maggior parte degli oneri detraibili, a partire dal 1° gennaio 2020.
In seguito alla lettera inviata dalla Consulta Nazionale dei Caf al Ministro dell’Economia e delle Finanze, non si esclude una deroga a tale previsione nel Decreto Sostegni bis di prossima uscita ma, nel frattempo, chiariamo cosa si intende per “pagamento tracciabile”, per “oneri detraibili” e, soprattutto, per quali oneri sussiste l’obbligo e quali restano esclusi, per evitare errori nell’imminente compilazione del modello.
Per “pagamento tracciabile”, come chiarisce il testo normativo, si intende quello effettuato tramite versamento bancario o postale, carta di credito o debito, carta prepagata, assegno bancario o circolare (art.1 c.679 L.160/2019); in un’ottica di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, tali strumenti risultano preziosi poiché consentono al Fisco di conoscere causa, origine e destinazione degli spostamenti di denaro.
Secondo i Caf, però, anche a causa della confusione e delle difficoltà provocate dai continui provvedimenti relativi all’emergenza COVID 19, non è stata data sufficiente pubblicità a tale previsione e la maggior parte dei contribuenti, ignara, ha continuato a seguire l’abitudine di pagare in contanti, rischiando di perdere, per l’anno d’imposta 2020, gran parte – se non tutte – le detrazioni.
L’Italia è, in effetti, uno dei Paesi in cui è meno diffuso l’utilizzo di moneta elettronica, soprattutto se analizziamo le abitudini dei più anziani e delle fasce meno istruite, circostanza che priverebbe queste persone delle detrazioni in un periodo di grande difficoltà economica; per tale motivo, bisognava avere il tempo di informare adeguatamente i contribuenti di una previsione del genere.
1) Gli oneri detraibili: quali sono e come vanno documentati ai fini della detrazione
Gli “oneri detraibili” in questione sono quelli individuati dall’art. 15 del TUIR. Per essi è prevista una detrazione pari al 19% del loro importo dall’imposta lorda.
L’obbligo di tracciabilità sussiste per tutti gli oneri, ad eccezione delle spese mediche (farmaci e dispositivi medici) e delle prestazioni specialistiche offerte da strutture pubbliche e private accreditate al SSN (art. 680 L. 160/2019): ne consegue che, per questi ultimi, si potrà continuare a beneficiare della detrazione anche pagando in contanti e conservando, ai fini probatori, i cosiddetti “scontrini parlanti” e/o le fatture indicanti qualità e quantità dei beni/prestazioni e il codice fiscale del destinatario; procedura, questa, ormai “metabolizzata” dai contribuenti.
Per tutti gli altri oneri, invece – in assenza di una deroga -sarà necessario produrre prova cartacea della transazione (es. ricevuta bancomat, estratto conto) oppure, in mancanza, far annotare la dicitura “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” sulla fattura, ricevuta o scontrino emessi dal percettore delle somme: attenzione, va sottolineato- come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n° 431 del 02/10/2020 ad interpello avente ad oggetto proprio tale argomento – che l’ eventuale annotazione va aggiunta dall’emittente; ne consegue che non sono ammesse note manuali da parte del contribuente.
Per evitare spiacevoli fraintendimenti con gli operatori dei Caf o i professionisti che si occupano di redigere le dichiarazioni dei redditi, è dunque opportuno ricordare le spese più diffuse rientranti nell’obbligo di tracciabilità:
- interessi passivi ed oneri accessori per mutuo relativo ad abitazione principale;
- compensi pagati ad intermediari immobiliari per acquisto abitazione principale;
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese per attività sportiva di bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni;
- spese per frequenza di scuole dell’infanzia e secondarie di secondo grado;
- spese universitarie;
- spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- premi per assicurazioni sulla vita;
- erogazioni liberali a favore dello Stato o di Onlus.
In mancanza di tracciabilità, per tali spese, non sarà possibile usufruire della detrazione fiscale.
Fonte: fiscoetasse.com